IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare
l'art. 4;
  Visti  gli  articoli 8,  9  e  10 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano ed unificazione, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59», come modificato dal decreto
legislativo  21 gennaio  2004,  n.  29, recante «Modifiche al decreto
legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,  concernenti  gli  Uffici
territoriali del Governo»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.
180,   recante   disposizioni   in   materia   di   prefetture-uffici
territoriali  del  Governo,  in  attuazione  dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  3 aprile  2006,  n.  180,  che affida al prefetto,
nell'esercizio   dei   compiti  di  rappresentanza  del  Governo  nel
territorio  e  di  garanzia  istituzionale  a tutela dell'ordinamento
giuridico,  il  compito  di  favorire  e  promuovere, anche secondo i
criteri  e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o
dei  Ministri  da  lui  delegati,  l'attuazione da parte degli uffici
periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra
lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta'
e  autonomie  locali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 5,  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato  che la predetta disposizione, per le finalita' in essa
indicate,  affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   la  definizione  delle  modalita'  di  raccordo  tra
prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali;
  Ritenuta  l'esigenza  di  configurare  uno  strumento attraverso il
quale  garantire  alla  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali la
possibilita'  di  avvalersi  delle prefetture-uffici territoriali del
Governo,   al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alle  misure  di
coordinamento  definite  a  livello  generale  nella  competente sede
istituzionale,  e alla promozione e al coordinamento delle iniziative
per  la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo
complesso;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
  Sulla   proposta  del  Ministro  degli  affari  regionali  e  delle
autonomie locali e del Ministro dell'interno;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Raccordo   tra   le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  e
l'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza Stato-citta' e autonomie
                               locali

  1.  Al  fine  dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il
raccordo   tra   le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  e
l'Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali,  di  seguito denominata «Conferenza Stato-citta», si realizza
secondo le modalita' previste dal presente decreto.